Sulla base dell’esperienza maturata nel settore del volontariato e dell’analisi dei dati relativi al censimento dei Nuclei di protezione civile, il Consiglio nazionale del 19 novembre 2004 ha preso atto dell’opportunità di procedere ad una più precisa configurazione in ambito ANC del volontariato di protezione civile rispetto al volontariato generico.
Il volontariato di protezione civile fa riferimento al Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile). L’art. 2, Attività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) al comma 1 recita testualmente: “Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”.
Esemplificando, per l’A.N.C. – in funzione delle professionalità acquisite in servizio da ciascun socio – si tratta di svolgere compiti di: monitoraggio del territorio in occasione di grandi eventi e calamità e segnalazione alle autorità competenti; concorso all’assistenza alle popolazioni colpite da calamità (anche in campi specifici: Cinofilia da soccorso, Aeromobili a pilotaggio remoto, Beni Culturali, ecc.); contributo alle attività di difesa del territorio (incendi boschivi, dissesti idrogeologici, monitoraggio dei corsi d’acqua e più in genere dell’ambiente).
La Presidenza Nazionale orienterà la propria azione in modo coerente con i cennati principi, tendendo a migliorare l’efficienza organizzativa ed operativa dei Nuclei, anche mediante accordi con le Regioni che, in base all’evoluzione della legislazione di settore, sono competenti in materia.
Ogni altra forma di volontariato (manifestazioni locali, assistenza agli anziani, ai plessi scolastici ecc.), riferibile ai principi dello Statuto organico dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è praticata ed incentivata in ambito Sezioni ANC mediante O.d.V. (Organizzazioni di Volontariato), regolarmente censite dalla Presidenza Nazionale e iscritte al R.U.N.T.S (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) già numerosissimi e particolarmente attivi su tutto il territorio nazionale.
Per la costituzione di Nuclei di Protezione Civile e delle O.d.V. di Sezione, è previsto una specifica procedura istituzionale che coinvolge l’Ispettorato Regionale competente per territorio e il Se.Co.V. (Servizio Coordinamento Volontariato A.N.C.), organismo istituito presso la Presidenza Nazionale, preposto a promuovere, organizzare, gestire sul territorio Nazionale il Volontariato di Protezione Civile dell’ Associazione Nazionale Carabinieri. .